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  NORMATIVA

Certificati di approvazione

Circolare Prot. MOT3/2197M368 del 21.05.2004.

Certificato di approvazione per Veicoli nuovi di fabbrica completati in più fasi.


L'art. 236 del C.d.S. modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione prescrive che, ove un veicolo sia stato modificato da più Ditte (es.: montaggio cassa isotermica, montaggio sponda, montaggio gruppo frigo), senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti sia stato richiesto dall'allestitore il rilascio del certificato di approvazione, la visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T. competente territorialmente in relazione alla sede della Ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia.

Per i veicoli nuovi di fabbrica - generalmente autotelai - oggetto di modifiche o completamento in più fasi da parte di più allestitori, la norma (art. 76, comma 7, C.d.S.) prescrive soltanto che ciascun allestitore è tenuto a rilasciare, per la parte di propria competenza, idonea certificazione di origine che deve essere accompagnata dal certificato di conformità o di origine dell'autotelaio. 
Nulla è specificato in ordine alla competenza e alle modalità del rilascio del certificato di approvazione del veicolo completato, e tale mancata indicazione provoca comportamenti spesso disomogenei: alcuni Uffici provinciali, infatti, esigono il certificato di approvazione per ogni singolo stadio.

Al fine, quindi, di conseguire uniformità di procedure su tutto il territorio nazionale, non ravvisando alcuna ostatività di ordine tecnico ad operare in materia con analoghi criteri per veicoli sia nuovi che già immatricolati, si ritiene che la medesima procedura prevista dal citato art. 236 del Regolamento per i veicoli già in circolazione possa applicarsi anche per i veicoli nuovi di fabbrica. 
Pertanto, i veicoli nuovi di fabbrica, soggetti ad allestimenti o modifiche successive da parte di più allestitori, qualora non richiesto il certificato di approvazione per singola fase, saranno sottoposti ad unica visita e prova presso l'Ufficio provinciale del D.T.T. competente territorialmente in relazione alla sede dell'allestitore che ha operato l'ultimo intervento.Mentre per i furgoni usati ora il cdp e online.

Le disposizioni recate con la presente hanno decorrenza immediata.