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  NORME ALIMENTI

Autorizzazione sanitaria - per trasporto alimenti deperibili in regime ATP

L'art. 44 D.P.R. 327/80 prevede che siano soggetti ad autorizzazione sanitaria:
    Le cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse;
    I veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione al dettaglio;
    I veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate e prodotti della pesca freschi e congelati.

L'Autorizzazione Sanitaria ha validità di due anni dalla data del rilascio (art. 46 DPR 327/80). 

Requisiti cisterne e contenitori art.48 DPR 327/80: 
- rivestimento interno costruito con materiale che risponde ai requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi decreti di attuazione; 
-serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad angoli con spigoli smussati, o raccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possono eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;
- apertura che consenta un facile accesso all'interno; 
- portelli con guarnizioni di tenuta; 
- quando necessario, coibentazione termica; 
- attacchi di carico e scarico e di ogni altro accessorio utilizzato per queste operazioni, smontabili, in modo da poterli sottoporre al lavaggio ed alla disinfezione. 
Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno metallico non asportabile con gli estremi di attestazione di idoneità. 
Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere puliti e disinfettati con mezzi idonei, seguiti da lavaggio con acqua potabile. 
Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegate per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44. 

Requisiti dei mezzi di trasporto congelati o surgelati art.1 D.M. 25 settembre 95 n 493: 
I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale di alimenti surgelati, devono essere muniti di: 
- protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110, sugli alimenti surgelati (mezzi isotermici a norma A.T.P.); 
- apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonchè a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico (gruppo frigorifero a norma A.T.P.); 
- un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell’aria interna (termostato frigorifero cabina). 

        I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di: 
- protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110, sugli alimenti surgelati (mezzi isotermici a norma A.T.P.); ; 
- apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto e strumenti di registrazione automatica della temperatura (termoregistratori) che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell’aria in cui si trovano gli alimenti surgelati, per i mezzi sopra i 75 q.li ;

Requisiti dei mezzi di trasporto fresco art. 43 del DPR 327/80: 
- il trasporto di alimenti deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo, tale da assicurare un’adeguata protezione, evitare la contaminazione tra  sostanze alimentari trasportate, anche per agenti atmosferici o fattori ambientali; 
- Mantenere obbligo alla pulizia del mezzo di trasporto, evitando le contaminazioni batteriche delle sostanze trasportate, il mezzo deve avere bordi arrotondati per una miglio pulizia; 
- divieto di promiscuità di trasporto di diverse sostanze alimentari, in quanto possono modificare le caratteristiche dei prodotti o possono comunque inquinarli, salvo l'uso di confezioni o imballaggi stagni.
Per tutti i mezzi di trasporto devono essere rispettati inoltre i requisiti indicati al capitolo IV dell’allegato del D.Lg.vo 155/97 con redazione di relativo Piano di Autocontrollo Aziendale. 

La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria, deve essere inoltrata al Comune competente per territorio (Sindaco) in relazione alla residenza del proprietario del veicolo,  art. 45 DPR 327/80: 
- nome o ragione sociale e sede dell’Impresa; 
- estremi dell’identificazione del veicolo, 
- indicazioni delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo; 
- indicazione dei luoghi ove di norma l’ impresa ricovera il veicolo al fine dell’operazione di lavaggio, 
- disinfezione e disinfestazione; 
- dichiarazione della Ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, siano conformi ai requisiti di legge; 
- attestazione di versamento;
- attestato ATP.

 Dichiarazione sanitaria [file in formato .doc - dim. 23 KB]